IL SOCIO
Il socio, per intrattenere rapporti di scambio con la cooperativa, deve possedere i requisiti previsti dallo statuto. L’atto costitutivo può prevedere, determinandone diritti e obblighi in un apposito regolamento, l’ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale (socio in prova), in ragione dell’interesse alla sua formazione o del suo inserimento. L’opportunità di optare per l’inserimento in tale categoria speciale risiede nella possibilità di verificare se l’aspirante socio possa apportare un significativo e duraturo contributo allo scopo sociale. È possibile, entro certi limiti e con determinate caratteristiche, prevedere anche figure di soci finanziatori che non partecipano allo scambio mutualistico, ma si limitano a finanziare l’attività della cooperativa.
LA PREVALENZA
Le cooperative sono o a “mutualità prevalente” o a “mutualità non prevalente”. Il requisito della prevalenza è elemento necessario per ottenere il caratteristico regime fiscale. Sono cooperative a mutualità prevalente quelle che:
Gli amministratori e i sindaci devono documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio. Le cooperative sociali sono di diritto a mutualità prevalente.
I REQUISITI MUTUALISTICI
Le cooperative a mutualità prevalente devono obbligatoriamente prevedere nei propri statuti:
Queste limitazioni, infatti, tendono a rafforzare il carattere mutualistico dell’impresa sotto due profili: la salvaguardia del principio in base al quale il vantaggio dei soci deve realizzarsi attraverso gli scambi mutualistici; l’accumulazione indivisibile, per consentire alla cooperativa di rafforzare il proprio patrimonio a vantaggio dei soci futuri.
IL RISTORNO
È la redistribuzione ai soci di parte dell’utile realizzato, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi con la cooperativa nel corso dell’esercizio. Il ristorno può consistere: in un’integrazione dei salari (nel caso delle cooperative di lavoro), che non può superare il 30% dei salari correnti; in un rimborso di costi o aumento di ricavi dell’attività svolta al socio. Il ristorno ai soci può essere erogato in forma liquida oppure attraverso l’aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari.
LE QUOTE E AZIONI
Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a 25 euro né superiore a 500 euro. La cifra massima che ogni socio persona fisica può detenere come capitale è di 100.000 euro. Questi limiti non si applicano nel caso di conferimenti in natura o di crediti, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.
LA RIVALUTAZIONE DELLE QUOTE O DELLE AZIONI
Le cooperative possono destinare una quota degli utili ad aumento del capitale sociale. In tal modo possono essere superati i limiti massimi di cui sopra, purché nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo, calcolate dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat).
IL PRESTITO SOCIALE
I soci possono finanziare la cooperativa anche attraverso il prestito sociale. Vanno soddisfatte le seguenti condizioni: le somme raccolte da ciascun socio non possono superare determinati limiti; le somme devono essere destinate esclusivamente al finanziamento delle attività dell’oggetto sociale; la cooperativa deve osservare i requisiti mutualistici ed è sottoposta alla disciplina dettata dalla Banca d’Italia.
LA STRUTTURA SOCIETARIA
Alle cooperative, per quanto non espressamente previsto in merito dalla legge, si applicano le leggi sulle società per azioni o sulle società a responsabilità limitata, a seconda dei casi.
LA VARIABILITÀ DEL CAPITALE SOCIALE
Il capitale non è determinato in un ammontare prestabilito nello statuto, ma varia al variare della compagine sociale. Per variare il numero dei soci è sufficiente una delibera del consiglio d’amministrazione.