La cooperativa opera attraverso propri organi, quali l’assemblea dei soci, il consiglio d’amministrazione, il collegio sindacale, il presidente.
Inoltre il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno o più amministratori (delegati) o a un comitato esecutivo. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.
L’ASSEMBLEA
Se durante lo svolgimento del proprio lavoro il socio deve sottostare ai propri superiori per una migliore organizzazione e distribuzione delle competenze tecniche, durante i momenti di attività sociale, il cui massimo esempio è rappresentato dall’assemblea dei soci, il socio non è più in un rapporto di gerarchia, ma di totale parità con il resto della compagine sociale. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizi. È possibile il differimento del termine di convocazione fino a 180 giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e ricorrano particolari esigenze. L’assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso che deve contenere il luogo, l’ora di convocazione e l’ordine del giorno. La convocazione può essere effettuata con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale o in un quotidiano indicato nello statuto almeno 15 giorni prima della convocazione dell’assemblea. Oppure con altri mezzi comunque idonei a garantire la prova dell’avvenuto ricevimento. Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono indicate nello statuto. All’assemblea possono partecipare tutti i soci iscritti a libro e hanno diritto di voto solo i soci cooperatori che risultano iscritti da almeno novanta giorni. È possibile il voto per delega, ma i delegati devono essere soci. Ogni socio può rappresentare fino a un massimo di dieci soci. I possessori di strumenti finanziari hanno diritto di voto con particolari limitazioni.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
È l’organo che ha il compito di gestire l’impresa, secondo l’indirizzo determinato dall’assemblea dei soci e nei limiti fissati dallo statuto. Il consiglio di amministrazione è subordinato all’assemblea, che lo elegge e della cui fiducia deve godere nel corso del mandato. Gli amministratori devono essere per la maggioranza scelti tra i soci (persone fisiche) o tra le persone rappresentanti di società associate. Possono anche essere nominati amministratori persone non socie in misura minoritaria e purché sia previsto statutariamente. All’interno del consiglio di amministrazione viene eletto un presidente, che ha la rappresentanza legale della società e che ha il compito di convocare il consiglio di amministrazione fissando l’ordine del giorno e provvedendo che le informazioni inserite in esso siano fornite a tutti i consiglieri. Inoltre, l’atto costitutivo delle cooperative può riservare la nomina di alcuni amministratori a particolari categorie di soci (di alcune zone o portatori di interessi professionali differenziati), al fine di prendere atto del collegamento tra la cooperativa e le categorie sociali di cui essa è espressione.
IL COLLEGIO SINDACALE
Composto da 3 membri effettivi di cui un presidente e due sindaci supplenti, è nominato dall’assemblea dei soci e dura in carica 3 anni. Ne è obbligatoria la nomina in ciascuna delle seguenti ipotesi:
È l’organo che controlla lo svolgimento dell’attività sociale, e gli spettano le seguenti funzioni:
Il collegio sindacale può effettuare entrambi i controlli, oppure solo il controllo amministrativo mentre il quello contabile è affidato a un revisore esterno o a una società di revisione. È obbligatoria l’assegnazione disgiunta del controllo amministrativo e contabile nelle società che redigono il bilancio consolidato o fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Le cooperative che adottano il quadro normativo di riferimento spa, e che non sono obbligate alla nomina del collegio sindacale, devono comunque nominare un revisore contabile per il controllo contabile.
Tale obbligo non compete alle cooperative-srl.
LA VIGILANZA PUBBLICA
Attualmente sono previsti tre diversi regimi di controllo:
Questi controlli, che si aggiungono a quelli operanti verso tutte le società, verificano il rispetto dei principi mutualistici, la democrazia interna, la consistenza patrimoniale, l’esistenza e la coerenza del regolamento interno (obbligatorio per legge, disciplina i rapporti tra i soci e la cooperativa).